Art. 17.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) l'articolo 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, e successive modificazioni;

          b) il comma 4 dell'articolo 15 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni.